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Verilog
La giustizia della casualità. Il sorteggio per i membri del Csm è indifendibile di GLAUCO GIOSTRA | giurista Come rimedio al problema dei membri togati del Csm che si determinano in base a logiche di appartenenza alle “correnti”, la riforma costituzionale prevede la designazione attraverso semplice sorteggio tra tutti i magistrati (mentre, inspiegabilmente, per i laici è prevista una pre-elezione dei sorteggiabili). Questo affidare alla roulette della casualità la selezione di componenti di un alto organo costituzionale suscita forti perplessità in ordine all’immagine e alla funzionalità dello stesso. Affermare che un soggetto ritenuto idoneo a infliggere un ergastolo è a maggior ragione idoneo «anche a compiti organizzativi come quelli del Csm» non regge. Un bravo cardiochirurgo ben potrebbe essere un pessimo direttore di azienda sanitaria. I “compiti” del Csm, peraltro, vanno qualitativamente ben oltre quelli organizzativi. Abbiamo a che fare con un organo titolare di rilevantissime prerogative: interviene sulla struttura degli uffici giudiziari e sulle priorità nella trattazione degli affari penali, valuta la professionalità e la deontologia dei magistrati, assume iniziative a tutela della loro indipendenza, esprime pareri su disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario. La selezione casuale tra migliaia di sorteggiabili renderebbe altissimo il rischio di conferire un simile ruolo a magistrati del tutto inidonei a ricoprirlo, mentre oggi, sia pure al fine di far prevalere un proprio candidato, ciascun gruppo associato propone tendenzialmente i propri esponenti migliori. L’argomento usato dai promotori della riforma potrebbe avere un senso per i magistrati sorteggiabili quali componenti dell’Alta Corte disciplinare: chi è ritenuto idoneo a infliggere un ergastolo è ben verosimile che lo sia ad applicare una sanzione disciplinare. In questo caso saremmo almeno nel plausibilmente argomentabile. Tuttavia la stessa riforma per questo ruolo individua i sorteggiabili solo tra magistrati con prolungata e qualificatissima esperienza professionale. E allora l’argomento usato presenta un interessante rovescio: come mai in questo caso un giovane magistrato che può applicare l’ergastolo è ritenuto inidoneo a irrogare una sanzione disciplinare a un suo collega? Forse perché anche l’odierno riformatore avverte, sia pure con inammissibile intermittenza e discutibile soluzione, che quando si ha a che fare con i titolari della funzione giurisdizionale bisogna usare cautele particolari, in quanto si va a incidere sul potere che più di altri distingue una democrazia costituzionale da uno Stato autoritario. Garanzie e competenze Ciò non significa che nei confronti dei magistrati si debba usare maggiore indulgenza di quanta si riservi ai comuni cittadini, ché, anzi, a parità di condotte deplorevoli, ben potrebbe giustificarsi un trattamento sanzionatorio più severo. Significa che le vicende che li riguardano debbano essere gestite con garanzie e competenze affatto particolari che mettano al riparo da indebite intromissioni, a tutela non tanto del singolo magistrato, ma della funzione svolta. Non nega che esista un aspetto degenerativo del fenomeno correntizio, che pure di tante linfe ideali, soprattutto in passato, ha irrorato e irrora il dibattito sulla giustizia: anche senza evocare la grave vicenda Palamara, non è disconoscibile che la dialettica consiliare rischi spesso di essere inquinata da non commendevoli trattative di scambio. Siamo di fronte a una “patologia fisiologica” del funzionamento dell’istituzione: uno dei non pochi casi in cui fondamentali istituzioni democratiche, per singoli aspetti o per determinati periodi, non operano come dovrebbero. Vi è solo l’imbarazzo della scelta. Un esempio di stretta attualità: la possibilità di adottare provvedimenti con forza di legge, che la Costituzione affida al governo solo in casi straordinari di necessità e d’urgenza, viene indebitamente e disinvoltamente utilizzata da questa maggioranza come modalità ordinaria del legiferare: andazzo democraticamente preoccupante e da criticare con fermezza, ma non per questo sarebbe auspicabile porvi rimedio sottraendo al governo il potere di adottare atti con forza di legge, anche nei casi di necessità e di urgenza. Quello che si può e si deve fare di fronte a simili fenomeni è mantenere vigilanza critica, operare una forte denuncia politica, sollecitare, a seconda dei casi, interventi del capo dello Stato o della Consulta. È statisticamente probabile che il sorteggio restituisca una composizione togata non dissimile dall’attuale, lasciando sostanzialmente irrisolto il problema che si intendeva superare; è quasi certo che mancheranno figure di alto profilo culturale in grado di offrire un elevato contributo istituzionale; è certo che da questa riforma deriveranno due Csm meno autorevoli di quello attuale e quindi più condizionabili. Un’aberratio ictus (errore nel bersaglio), direbbero i penalisti. Ma forse, purtroppo, non di aberratio si tratta
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