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Un Comitato può diffondere i nomi di chi lo finanzia?

di VITALBA AZZOLLINI |


La lettera con cui il ministero della Giustizia ha chiesto all’Associazione nazionale magistrati (Anm) chiarimenti sui finanziamenti privati al “Comitato Giusto dire No” – dopo che il deputato di Forza Italia Enrico Costa aveva presentato un’interrogazione a risposta scritta al ministero – impone una domanda: un’autorità pubblica può richiedere la pubblicazione dei nominativi di donatori, nell’ambito di una campagna referendaria, al fine dichiarato di rendere noti alla collettività «gli eventuali finanziamenti ricevuti dal Comitato da parte di privati cittadini»?

E l’associazione, l’ente o il comitato a cui la richiesta sia stata formulata ha l’obbligo di fornire la risposta? L’Anm ha fatto sapere di non essere nelle condizioni di rispondere, in quanto il Comitato in questione è solo stato promosso dall’Associazione: si tratta di un soggetto autonomo e distinto, e quindi verosimilmente titolare, o comunque detentore, dei dati richiesti. Ma le domande restano, e possono riguardare anche eventuali richieste analoghe formulate a comitati che si collochino sul fronte opposto. Per rispondere, è necessario tenere insieme due piani distinti. Il primo è politico-istituzionale: la trasparenza delle campagne referendarie, e non solo, è un obiettivo auspicabile.


Il secondo è giuridico: la diffusione dei nomi è un trattamento di dati personali e, quindi, può avvenire solo entro una base normativa precisa. Questo secondo profilo condiziona il primo, perciò è su di esso che è bene concentrarsi, esaminandolo sia dalla parte di chi vuole acquisire dati personali, il ministero, sia da quella di chi eventualmente ne dispone. Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Gdpr) stabilisce che il trattamento è lecito solo se fondato su una delle basi legali previste dall’articolo 6. Nel caso in questione, la base sembra essere la «esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri». In concreto ciò significa che il ministero può attivare un’istruttoria e trattare dati nella misura strettamente necessaria per svolgere le proprie funzioni, in questo caso per rispondere al parlamento.

Ma il Gdpr precisa che serve una norma che definisca finalità e limiti del trattamento (art. 6, par. 3), cioè che specifichi quali dati personali il ministero può trattare, e fino a che punto. Ne consegue che il ministero non può ottenere qualsiasi nominativo da chiunque, e ancor meno può divulgarlo senza ulteriori condizioni. La “comunicazione” di dati al ministero per finalità istruttorie è cosa diversa dalla loro “diffusione” pubblica: la seconda ipotesi è molto più invasiva e richiede un fondamento ancora più puntuale. Ma non risulta una base normativa specifica che autorizzi automaticamente la pubblicazione indiscriminata dei nominativi dei donatori.


Per questo motivo, evidentemente, nella lettera del ministero si parla di «opportunità», e non di obbligo, «di rendere noto alla collettività, nell’ottica di una piena trasparenza, gli eventuali finanziamenti ricevuti dal comitato». Tra trasparenza e privacy Passiamo, ora, a esaminare la questione dal versante di coloro ai quali sia richiesto di rendere pubblici i nominativi dei donatori di un comitato referendario. La trasparenza dei finanziatori va bilanciata con la loro privacy.

Ed è un bilanciamento rispetto al quale le norme pongono criteri rigorosi, che devono essere tenuti presenti dai destinatari della richiesta. In particolare, la lista dei donatori di un comitato schierato per il Sì o per il No può consentire, direttamente o per inferenza, di ricondurre una persona a una determinata opinione politica. In queste ipotesi, entrano in gioco le tutele rafforzate previste dall’articolo 9 del Gdpr, che pone regole più stringenti per categorie particolari di dati personali (ex “dati sensibili”) e ne consente il trattamento solo in presenza di specifiche condizioni previste dal regolamento stesso.

È per questo che pubblicare, o anche solo comunicare, liste di donatori è questione delicata: consente di capire da che parte (politica) stanno, e rischia di esporli a pressioni o stigmatizzazioni che potrebbero intimidirli o scoraggiarne la partecipazione a certe attività di pubblico rilievo. In conclusione, la trasparenza – indubbio strumento di accountability – non può essere usata come grimaldello per legittimare la circolazione indiscriminata di dati personali. La privacy non è una “fisima”, ma spesso si stenta ad accettarlo.